Statuto
LEGA PER L’ITALIA
STATUTO NAZIONALE
STATUTO NAZIONALE
art. 1
È costituito il movimento popolare, sociale, politico, ed economico, di uomini e donne liberi, per un’Italia più forte e coesa, denominato : “lega per l’Italia”, con il compito di mettere insieme i vari movimenti e partiti autonomi sparsi per il nostro paese, per rappresentare nei luoghi istituzionali le esigenze e i bisogni di tutti gli italiani.
Un movimento che ascolta la vera voce degli italiani.
art. 2
Il movimento ha la sua sede legale alla Via Cimitero 23 Costa Mercato S. Severino (SA)
Con deliberazione del presidente e/o della direzione nazionale si possono istituire anche all’estero circoli a cui siano iscritti almeno 5 soci.
art. 3
Possono aderire al movimento “lega per l’Italia” tutti i cittadini a partire dal 16°anno di età che ne condividano lo statuto, i programmi, gli ideali, riferimenti nazionali ed internazionali e che contribuiscano all’attività dello stesso.
art. 4
La domanda d’iscrizione al movimento è individuale e si chiede al circolo territorialmente competente più vicino al comune di residenza del richiedente o al circolo più vicino al luogo di lavoro. La domanda può essere presentata direttamente alla direzione nazionale attraverso gli strumenti telematici.
La domanda deve essere sottoposta per l’accettazione al presidente del circolo, può essere respinta entro sette giorni solo per casi di grave indegnità morale, civile o politica.
art. 5
L’adesione al movimento di ex iscritti, di ex dirigenti di altri partiti, deliberata dai circoli territoriali non è definitiva senza la ratifica della direzione nazionale. E’ obbligatorio l’adesione al movimento per tutti i candidati sotto il simbolo LEGA PER L’ITALIA.
art. 6
Le dimissioni si presentano per iscritto e individualmente al circolo di appartenenza.
Sono considerati dimissionari gli iscritti che non provvedano al rinnovo della tessera nel corso dell’anno.
art. 7
La direzione nazionale del movimento, tramite i circoli territoriali, rilascia ogni anno agli iscritti la tessera.
Ogni socio deve versare l’importo della tessera stabilito dal consiglio nazionale sul conto del movimento oppure versare la somma al presidente del circolo competente il quale la può versare esclusivamente tramite bonifico cumulativo sul conto corrente del movimento.
art. 8
“La lega per l’Italia” è anche un movimento in rete.
Sul nostro sito sono pubblicate le deliberazioni e tutte le notizie sulle attività del movimento.
È, inoltre, promossa la partecipazione degli iscritti e dei simpatizzanti ai social network e alle altre forme di aggregazione in rete.
Sono organismi della “lega per l’Italia”:
lega per l’Italia ambiente;
per l’Italia pensionati;
per l’Italia artigiani;
per l’Italia commercianti;
per l’Italia professionisti;
per l’Italia industria;
per l’Italia sport;
per l’Italia caaf ;
per l’Italia patronato;
per l’Italia sindacato;
per l’Italia tutela autotrasporti;
per l’Italia liberi circoli;
per l’Italia club relax;
art. 9
Descrizione simbolo:
“cerchio con la parte esterna celeste dentro la quale vi è scritto “LEGA PER L’ITALIA” nella parte superiore e “MOVIMENTO POPOLARE” nella parte inferiore, entrambe le scritte di colore bianco. Nella parte interna in alto vi è l’Italia divisa in regioni, la parte nord di colore verde, il centro di colore bianco, il sud di colore rosso. In alto a sinistra dell’Italia vi è scritto 1861, in basso a destra 2011 nascita della “LEGA PER L’ITALIA” . Nella parte inferiore del cerchio interno, vi è la bandiera dell’ITALIA, con la bandiera della COMUNITA’ EUROPEA nella parte bianca”.
art. 10
Sono organi nazionali del movimento “lega per l’Italia”:
il presidente nazionale;
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art. 11
I circoli territoriali, le federazioni provinciali e le federazioni regionali devono fornire agli iscritti e simpatizzanti, ogni opportuna assistenza nella loro attività politica, sociale, economica e ricreativa, e nell’espletamento di funzioni pubbliche svolte in rappresentanza o su designazione del movimento.
art. 12
Ai congressi nazionali e quelli delle strutture intermedie possono votare solo i delegati eletti direttamente dalle assemblee dei circoli, con voto segreto attribuito a liste concorrenti, legate a mozioni, secondo il metodo proporzionale.
Il voto è segreto per quanto riguarda i nominativi, palese per le mozioni politiche.
Ogni circolo ha diritto al numero di delegati rapportato ai voti congressuali attribuiti secondo i criteri del presente statuto.
art. 13
Il direttivo di ogni circolo resta in carica tre anni, entro sei mesi dal termine di durata, se non viene convocata l’assemblea o il congresso, provvede alla convocazione la direzione dell’organo immediatamente superiore, in mancanza la direzione nazionale.
art. 14
In caso di grave violazione di norme statutarie o regolamentari, i risultati delle assemblee e dei congressi dei circoli, unione comunale , federazioni provinciale e regionali possono essere annullati su istanza di qualsiasi iscritto , dalla direzione nazionale , previo parere in diritto del collegio nazionale dei probiviri.
art. 15
La direzione nazionale delibera sulla costituzione e/o partecipazione del movimento a società di capitali che svolgono attività ed iniziative nel settore editoriale, nel settore dei media, delle informazioni.
La direzione nazionale può deliberare la partecipazione del movimento anche attraverso associazioni e fondazioni appositamente costituite o partecipate, alla promozione di studi ed eventi di interesse politico, culturale, sociale, sportivo e per il tempo libero.
art. 16
Le candidature alle elezioni regionali, nazionale ed europee sono stabilite dal presidente nazionale d’intesa con l’ufficio di presidenza, i coordinatori nazionali e i presidenti regionali.
art. 17
Le strutture di base del movimento sono i circoli.
Le unioni comunali, invece, nei casi di pluralità di circoli nello stesso comune.
art. 18
Il circolo può essere territoriale, tematico o telematico.
I circoli territoriali partecipano a tutti i congressi di cui al presente statuto, secondo le modalità previste.
I circoli tematici svolgono la propria attività in piena autonomia, ma sempre nell’ambito dei principi generali che caratterizzano l’azione politica della “Lega per l’Italia”. Partecipano con il suo presidente o suo delegato ai congressi e agli organi del movimento. Gli stessi criteri si applicano ai circoli, movimenti culturali, fondazioni, associazioni professionali e ricreative che intendono affiliarsi alla “Lega per l’Italia”.
Il circolo telematico è unico e prevede l’adesione diretta per via telematica .Gli iscritti possono partecipare solo congresso nazionale.
Al circolo telematico aderiscono eventuali iscritti e associazioni residenti al di fuori del territorio nazionale.
art. 19
Il circolo territoriale costituisce l’unità organica di base per l’azione politica e rappresenta il movimento nel territorio di sua competenza. Partecipa alla vita politica e amministrativa locale, decide in ordine ai problemi che rientrano nella sua sfera di competenza territoriale, contribuisce nei modi previsti dallo statuto alla determinazione dell’indirizzo politico stesso. Esso promuove l’attività di dibattito e di formazione per gli iscritti e divulga il programma e la linea politica del movimento.
Il circolo con la sua attività e con gli strumenti organizzativi adeguati promuove l’incontro e la collaborazione con le diverse istanze che si ricollegano alla cultura, alla politica, all’economia, al sociale, al mondo sindacale. Almeno una volta l’anno indicano un’assemblea aperta a tutti i cittadini residenti nel suo territorio.
art. 20
L’ambito del circolo coincide di norma con quello del comune, frazione o rione del medesimo comune.
Il circolo non può essere costituito da un numero di soci inferiori a dieci, nei comuni inferiori ai 5.000 abitanti, il circolo può essere costituito con un numero minimo di cinque soci.
La costituzione avviene con la redazione di un verbale da trasmettere alla federazione provinciale, alla federazione regionale e alla direzione nazionale.
Il riconoscimento del circolo avviene, entro quindici giorni, da parte della federazione provinciale, in mancanza delibera, entro i quindici giorni successivi, la direzione nazionale.
Dopo l’avvenuta ratifica il presidente del circolo invierà alla direzione nazionale bonifico cumulativo degli iscritti,la direzione nazionale al ricevimento del pagamento trasmetterà al presidente del circolo le tessere di competenza.
art. 21
Il massimo organo del circolo è l’assemblea generale, questa elegge il presidente e gli organi del circolo stesso.
Gli iscritti partecipano all’assemblea con voto deliberativo, non sono ammesse deleghe.
Un terzo degli iscritti ha diritto di convocare in qualsiasi momento, su un ordine del giorno determinato, l’assemblea con un preavviso di sette giorni.
art. 22
In caso di gravi e ripetute violazioni statutarie o sostanziali carenze funzionali, previa formale contestazione degli addebiti, un circolo può essere sciolto anche a seguito di denuncia di un solo iscritto alla direzione nazionale.
art. 23
Nei comuni dove esistono più circoli deve comunque essere costituita l’unione comunale, l’unione comunale ha la rappresentanza del movimento e la propaganda a livello del comune, il coordinamento dei circoli residenti nel comune e ogni altro compito di carattere organizzativo del movimento.
Sono organi dell’unione comunale: il congresso, la direzione e il segretario.
L’assemblea dell’unione comunale è convocata ordinariamente ogni tre anni.
art. 24
Le federazioni provinciali coincidono con il territorio provinciale.
art. 25
Le federazioni provinciali rappresentano il movimento nell’ambito territoriale della provincia di competenza con l’intento di promuovere le attività politiche, organizzative e di propaganda.
Inoltre, la federazione provinciale ha il compito di coordinare e stimolare tutti i circoli della provincia di competenza.
art. 26
Gli organi della federazione provinciale sono: il congresso, che elegge la direzione, la quale a sua volta elegge il proprio presidente che la rappresenta e gli altri componenti del comitato esecutivo.
Il presidente, di concerto con la direzione, nomina le commissioni e i gruppi di studi specifici.
La direzione viene convocata dal presidente o suo delegato almeno con quindici giorni di preavviso.
I sindaci, i consiglieri provinciali, i consiglieri regionali, i parlamentari, e i consiglieri nazionali iscritti ad un circolo appartenente al territorio nell’ambito territoriale competente sono membri di diritto della direzione con voto consultivo.
art. 27
La federazione regionale ha la rappresentanza del partito nella regione, segue le attività dei consigli regionali e i problemi con questa connessi. Inoltre, ha il compito di coordinamento ai fini della politica regionale e della presenza propagandistica ed organizzativa del movimento, e delle attività delle federazioni provinciali.
art. 28
Il congresso della federazione provinciale, il congresso della federazione regionale e il congresso nazionale sono convocati ordinariamente dalla direzione ogni tre anni e straordinariamente quando la stessa direzione lo ritenga opportuno.
In casi particolari può convocare i congressi il presidente nazionale.
L’annuncio di convocazione del congresso ordinario deve essere dato almeno due mesi prima della data fissata per il suo svolgimento.
Al congresso può essere decisa, dalla maggioranza dei delegati, anche la discussione di argomenti non iscritti all’ordine del giorno.
Ogni congresso sarà presieduto da un ufficio di presidenza, eletto all’inizio dei lavori, che avrà cura di far redigere, sotto la sua responsabilità, il verbale con la trascrizione integrale delle deliberazioni.
Tutti i verbali dei congressi ai vari livelli devono essere inoltrati alla direzione nazionale.
art. 29
Ogni congresso è costituito dai delegati delle assemblee dei circoli.
I voti di ogni circolo sono pari alla somma data dal numero dei suoi iscritti, dal 20% dei voti elettorali riportati nell’ambito del comune dove il circolo ha sede alle ultime consultazioni regionali, ed egualmente dal 10% dei voti elettorali riportati alle ultime consultazioni europee, ove sia stata presentata la lista della “Lega per l’Italia” o da sola o abbinata ad altri simboli.
art. 30
Agli effetti del congresso il tesseramento ai fini della rappresentanza è riferito al 31 dicembre dell’anno precedente se il congresso avviene entro giugno; alla data del 30 giugno se il congresso ha luogo successivamente.
Il tesseramento che fa testo è quello che risulta pagato alla direzione nazionale.
La direzione nazionale unitamente all’ufficio di presidenza entro un mese dal pagamento rilascia ricevuta ai circoli e relative tessere e trasmette un riepilogo numerico alle federazioni regionali di competenza.
art. 31
Il consiglio nazionale è il massimo organo deliberativo politico del movimento. Decide le linee e gli orientamenti dell’attività politica e organizzativa del movimento. Elegge con votazioni separate il presidente del movimento e la direzione nazionale fissandone il numero dei componenti.
nomina la commissione statuto e la commissione tesseramento.
art. 32
Soci fondatori della “Lega per l’Italia” sono coloro che entro il 30 aprile 2011 hanno firmato e sottoscritto il presente statuto.
I soci fondatori sono membri di diritto del consiglio nazionale e della direzione nazionale. Nominano il presidente che resta in carica tre anni.
Fatti salvi eventuali provvedimenti sanzionatori precedentemente assunti dal movimento che determinerebbero il venir meno della qualifica di cui al presente articolo, i provvedimenti sanzionatori e non nei confronti sei soci fondatori sono di esclusiva competenza del presidente nazionale sentita la direzione.
art. 33
Il consiglio nazionale si compone di 150 e non superiore a 200 consiglieri definito dal congresso nazionale che li elegge.
Sono membri di diritto tutti i soci fondatori, sindaci, consiglieri provinciali, regionali e parlamentari, nonché segretari delle federazioni provinciali e regionali.
Il consiglio nazionale a maggioranza dei presenti può chiamare a far parte del consiglio stesso sino a 50 personalità della cultura, dello spettacolo, dello sport e studiosi di alta competenza e qualificazione, iscritti al movimento come simpatizzanti.
art. 34
Per le lezioni dei membri del consiglio nazionale, il congresso nazionale vota su liste concorrenti presentate da non meno di 20 delegati, complessivamente rappresentati non meno di 1000 voti congressuali.
Ogni lista deve essere collegata con una mozione politica conclusiva del congresso e non potrà contenere un numero di candidati maggiore di quello dei componenti da eleggere.
Non è ammessa la candidatura in più di una lista collegata apportando ad essa tanti voti quanti ne rappresenta.
Gli eletti nel consiglio nazionale vengono ripartiti fra liste bloccate concorrenti proporzionalmente ai voti conseguiti da ciascuna,nel caso che una lista ottenga la maggioranza assoluta dei voti espressi, ad essa verrà comunque attribuito il 70% dei posti.
Le liste sono bloccate, pertanto:
non sono ammesse preferenze al loro interno;
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Il consiglio nazionale è convocato dalla direzione o in mancanza dal presidente nazionale, si riunisce ogni 5 mesi sempre nei capoluoghi di regione o di provincia, ma sempre in posti diversi e sarà compito della federazione regionale, ove si svolge il consiglio, organizzare lo stesso d’intesa con l’ufficio di presidenza.
art. 35
La direzione nazionale formata da 30 membri, viene eletta dal presidente nazionale tra i componenti del consiglio nazionale, rende esecutive le delibere del congresso e del consiglio nazionale; in conformità ad esse cura e dirige l’attività politica; vigila sulla corretta osservanza dello statuto; coordina e stimola l’attività delle organizzazioni periferiche,nomina gli altri organi del movimento previsti dallo statuto.
La direzione nazionale si riunisce di norma una volta al mese presso la sede legale del movimento e viene convocata dal presidente nazionale o in mancanza dall’ufficio di presidenza.
art. 36
La direzione nazionale costituisce 14 consulte o gruppi di studio che riprendono le aree tematiche delle 14 commissioni permanenti della camera dei deputati.
Dette commissioni avranno il compito di approfondire e dibattere le singole questioni, fornire pareri, esaminare e formulare proposte al presidente e alla direzione nazionale.
art. 37
Il presidente nazionale ha la rappresentanza politica del movimento, convoca e, di norma, presiede la direzione nazionale e il consiglio nazionale; da esecuzione ai deliberati di questa; mantiene i contatti con i parlamentari, cura il lavoro di direzione politico del partito.
Al presidente è devoluta la firma e la rappresentanza verso terzi relativamente agli atti impegnativi deliberati dalla direzione.
Al presidente e all’ufficio di presidenza sono demandati tutti i compiti espressamente non riservati ad altri organi nazionali del partito.
Il presidente nazionale ove le competenti direzioni locali non provvedono alla convocazione dei rispettivi congressi alle scadenze previste, provvede l’organo immediatamente superiore entro 90 giorni,trascorso inutilmente tale termine, il presidente nazionale, sentito l’eventuale comitato di segreteria, nomina un commissario perchè proceda agli adempimenti necessari con tutti i poteri relativi.
art. 38
I presidenti dei circoli territoriali, delle federazioni provinciali e delle federazioni regionali debbono designare nelle direzioni locali i vari responsabili di categoria come all’art. 36 del presente statuto.
Inoltre, sempre da parte dei medesimi direttivi, deve essere prevista la presenza, con il solo diritto di parola, del rappresentante delle associazioni sport Italia, rappresentante del mondo del volontariato e della famiglia.
art. 39
“La lega per l’Italia” sostiene la presenza politica e culturale della donna per la sua completa liberazione e per lo sviluppo civile della società.
Il gruppo femminile del movimento denominato “Donne d’Italia” possono formare liberi circoli presso le federazioni provinciali del movimento, hanno il diritto di designare una rappresentante con voto consultivo negli organi direttivi del movimento competenti per territorio.
I circoli femminili eleggono un organismo di collegamento nazionale .
art. 40
“La lega per l’Italia” riconosce l’autonomia politica e organizzativa della federazione giovanile denominata “Giovani d’Italia”.
Tutti gli organismi e dirigenti della “lega per l’italia” devono sostenere le iniziative intraprese dal gruppo giovani d’Italia.
Per ogni circolo, federazione provinciale e regionale viene eletto dagli stessi un rappresentante.
I vari rappresentanti delle regioni d’Italia eleggeranno a maggioranza il coordinatore nazionale
“Giovani d’Italia”, il quale parteciperà con voto consultivo ai consigli e direzioni nazionali.
alla federazione “Giovani d’Italia” possono iscriversi tutti i giovani con un età compresa dai 16 ai 25 anni.
La tessera per la federazione giovanile ha il costo di € 5 annue.
art. 41
Le risorse finanziarie della “lega per l’Italia sono rappresentate da:
quote associative versate dagli iscritti e simpatizzanti;
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La direzione nazionale entro tre mesi dalla ricezione del rimborso pubblico ai partiti stornerà il 70% degli utili mediante bonifico bancario ai circoli territoriali per le attività sul territorio in rapporto ai voti ottenuti in ogni singolo comune.
art. 42
I revisori dei conti vigilano e controllano la tenuta dei libri e delle scritture e la loro rispondenza alla documentazione contabile e certificano il bilancio del movimento effettuando controlli ad essi affidati dalla legge 18 novembre 1981, n. 659 e successive modificazioni.
art. 43
Le designazioni ad incarichi di governo nazionale sono prese d’intesa tra il presidente nazionale e i parlamentari; quelle a livello regionale e locale dall’organo direttivo competente e dal gruppo consiliare in seduta comune.
art. 44
La carica di presidente della federazione regionale, provinciale, di unione comunale sono incompatibili rispettivamente con quelle di presidente della regione e assessore regionale, di presidente del consiglio regionale, presidente della provincia e assessore provinciale, di sindaco e di assessore comunale.
La carica di presidente di unione comunale o di circolo unico di comune è incompatibile con la carica di sindaco o di assessore comunale.
art. 45
I collegi dei probiviri hanno il compito di giudicare sui casi di indegnità politica e di indisciplina degli iscritti, nonché sulle impugnative di atti illegittimi ai sensi dello statuto, e di dirimere vertenze tra gli iscritti.
Le decisioni adottate devono essere inviate alla direzione nazionale del movimento almeno 7 giorni prima della notifica agli interessati. Contro le decisioni dei collegi dei probiviri ai vari livelli è ammesso il ricorso all’ufficio di presidenza entro il termine di 30 giorni dalla ricevuta di comunicazione del provvedimento.
art. 46
Le federazioni ai vari livelli e gli organi direttivi tutti possono essere sciolti dalla direzione nazionale, in caso di gravi e ripetute violazioni statutarie, di grave ed insuperabile contrasto con l’azione politica nazionale del movimento.
In caso d’urgenza può provvedere il presidente nazionale o l’ufficio di presidenza.
art. 47
In caso di dimissioni all’interno degli organi direttivi devono essere operate entro 15 giorni, facendo subentrare i primi dei non eletti.
In caso di inerzia di tale organo provvede l’ufficio di presidenza.
art. 48
Lo statuto può essere modificato solo dal congresso nazionale.
L’ufficio di presidenza, qualora non altrimenti disposto dal presente statuto, provvede all’emanazione di tutte le norme regolamentari necessarie per l’esecuzione del presente statuto, comunicando eventuali norme o decisioni alla direzione nazionale.
art. 49
L’ufficio di presidenza controlla il tesseramento ai fini di assicurare la regolarità delle operazioni di tesseramento, e il loro costante controllo.
L’ufficio tramite il delegato al tesseramento può richiedere al presidente del partito ogni delucidazione concernente il numero dei circoli e quello degli iscritti e riferire alla direzione nazionale le eventuali irregolarità riscontrate.
art. 50
Lega per l'Italia Movimento presidenzialista Popolare è un partito presidenzialista.
Lega per l'Italia Movimento presidenzialista Popolare è un partito presidenzialista.
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